Art. 28.
(Modalità di organizzazione del lavoro).

      1. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti e degli internati, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.
      2. L'amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove, senza vincoli relativi ai costi, la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che hanno una propria rete di distribuzione commerciale.
      3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.
      4. L'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'articolo 611 delle disposizioni di cui al regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908, sono abrogati.
      5. L'amministrazione penitenziaria deve organizzare e utilizzare le lavorazioni

 

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penitenziarie per l'espletamento dei servizi interni e per la provvista di vestiario e di corredo, nonché degli arredi e di quanto altro risulti necessario negli istituti, sia per i detenuti e per gli internati che per il personale. A tale fine la stessa amministrazione può ricorrere all'intervento di imprese pubbliche o private e, in particolare, di cooperative sociali, con le quali sono redatte apposite convenzioni.
      6. Presso la direzione generale del dipartimento della amministrazione penitenziaria competente per la redazione del bilancio e la gestione dei beni e dei servizi, e presso i provveditorati regionali, sono organizzati appositi uffici che devono provvedere ad organizzare e a gestire la rete operativa necessaria per la realizzazione del sistema di cui al comma 5. A tali uffici può essere preposto, tramite apposita convenzione, personale esperto nella organizzazione e qualità del lavoro e nelle reti commerciali.